20 luglio 2026
Dalla sala d’udienza:
Accolta opposizione a decreto ingiuntivo e riconosciuto il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate
Abbiamo ottenuto dinanzi al Tribunale di Bolzano l’integrale accoglimento di un’opposizione a decreto ingiuntivo avviata nell’interesse della nostra assistita nei confronti di una società fornitrice di energia. Con sentenza n. 353/2026 del 06.03.2026 il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando controparte alla restituzione della somma di € 10.399,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La controversia traeva origine dall’addebito di un cosiddetto corrispettivo “CMOR” da parte del nuovo fornitore di energia per conto del precedente gestore. Al fine di evitare l’interruzione della fornitura elettrica dei propri punti vendita, la nostra assistita aveva provveduto al pagamento integrale dell’importo richiesto. Nonostante ciò, veniva successivamente richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della medesima somma. All’esito di un’approfondita valutazione della documentazione prodotta, delle fatture, dei POD interessati e della corrispondenza intercorsa con ARERA e con lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, il Tribunale ha accertato che il credito azionato risultava già integralmente estinto e che il pagamento effettuato aveva efficacia liberatoria. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che la nostra assistita aveva effettuato per due volte il pagamento di diverse fatture – in parte mediante RID e in parte tramite successivi bonifici bancari – accogliendo conseguentemente la domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. È stato altresì riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, ritenendo il giudice congrua e utile l’attività difensiva svolta nella fase precontenziosa. Particolarmente rilevante risulta inoltre il passaggio motivazionale con cui il Tribunale ha confermato l’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soffermandosi altresì sui presupposti del sistema CMOR e sull’efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore di soggetto apparentemente legittimato a riceverlo ai sensi dell’art. 1189 c.c. La parte soccombente è stata infine condannata alla rifusione integrale delle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato.
5 aprile 2026
Dalla sala d’udienza:
Inammissibilità di un ricorso contro la modifica delle norme di attuazione del piano comunale
Dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano è stato trattato un ricorso volto all’annullamento di una modifica delle norme di attuazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio di un Comune altoatesino concernente le zone residenziali “B – zone di completamento”. La ricorrente sosteneva che le modifiche dei parametri urbanistici previste – in particolare con riferimento alla densità edilizia, alla superficie coperta e all’altezza degli edifici – avrebbero comportato un aggravio significativo per la zona interessata. Con sentenza emesso nel procedimento n. 192/2025 reg. ric. del 24.03.2026 il Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Il Collegio ha chiarito che, ai fini dell’impugnazione di strumenti urbanistici, non è sufficiente il mero criterio della vicinitas o la generica allegazione di possibili pregiudizi, essendo invece necessario dimostrare concretamente – quantomeno attraverso un principio di prova – in quale modo il provvedimento impugnato incida in maniera diretta, concreta e attuale sulla propria sfera giuridica. Secondo il Tribunale, i pregiudizi lamentati – in particolare il presunto aumento del rischio idraulico nonché la possibile perdita di luminosità e la diminuzione del valore dell’immobile – non risultavano sufficientemente specificati e comprovati. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che le nuove possibilità edificatorie previste dalla modifica urbanistica risultavano comunque subordinate all’approvazione preventiva di un piano di attuazione e che, pertanto, non sussisteva allo stato alcun pregiudizio concreto e attuale. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e disposto la compensazione delle spese di lite.
16 marzo 2026
Dalla sala d’udienza:
Azione di simulazione ed esercizio di un diritto di prelazione agraria
Siamo riusciti a ottenere, dinanzi alla Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, il rigetto integrale dell’appello proposto da controparte. Quest’ultima aveva richiesto in secondo grado di accertare, che il contratto di donazione di un bosco stipulato tra le parti in realtà costituisse un negozio simulato e fosse in realtà da qualificarsi come contratto di compravendita, al fine di far valere il diritto di prelazione e/o di riscatto agrario. Con sentenza n. 40/2026 del 16.03.2026, la Corte ha respinto integralmente l’appello, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Bolzano. Ha chiarito, che il diritto di prelazione e/o di riscatto agrario presuppone l’esistenza di un negozio a titolo oneroso e sussiste pertanto soltanto qualora un apparente contratto di donazione dissimuli in realtà un atto di compravendita. All’esito di un’approfondita valutazione delle prove – in particolare tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti e delle deposizioni testimoniali assunte in secondo grado – la Corte è tuttavia giunta alla conclusione che non sussiste alcun negozio simulato. Al contrario, emergono elementi sufficienti a dimostrare un effettivo animus donandi, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente né una compravendita dissimulata né un conseguente diritto di prelazione. La Corte d’Appello ha pertanto rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, confermando così integralmente anche in secondo grado la posizione giuridica dei nostri assistiti. La sentenza non è passata in giudicato.
3 febbraio 2026
Dalla sala d’udienza:
Danno materiale alla facciata dell’edificio
Ai nostri assistiti è stato riconosciuto un risarcimento del danno dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Silandro. Il procedimento si fondava sul fatto che la controparte, in occasione di un getto di calcestruzzo su una terrazza, aveva danneggiato la facciata dell’edificio dei nostri assistiti con spruzzi di cemento. Poiché l’assicurazione RC di controparte aveva effettuato soltanto pagamenti parziali, l’importo residuo veniva azionato innanzi al predetto Ufficio giudiziario. Con sentenza n. 9/2026 del 03.02.2026 è stato accolto il ricorso dei nostri assistiti. Il giudice ha accertato che la riparazione dei danni subiti ha causato costi complessivi pari a € 14.563,69, dei quali l’assicurazione di responsabilità civile di controparte ha rimborsato soltanto € 7.813,48, con la conseguenza che è rimasto un danno residuo di € 6.750,21. In mancanza di qualsiasi controdeduzione da parte della convenuta rimasta contumace nonché sulla base della documentazione probatoria prodotta, tale credito è stato ritenuto provato ed è stato integralmente riconosciuto agli attori. La sentenza non è passata in giudicato.
19 novembre 2025
Dalla sala d’udienza:
Impugnazione di un testamento olografo
La nostra assistita, nell’ambito di una controversia successoria, ha promosso un’azione innanzi al Tribunale di Bolzano, in particolare per far accertare la nullità di un testamento olografo. Con sentenza n. 988/2025 del 19.11.2025 le domande della nostra assistita sono state in gran parte respinte. Ciò in quanto la perizia grafologica d’ufficio disposta dal giudice ha confermato l’autenticità del testamento impugnato, nonostante le perizie stragiudiziali erano di segno contrario. Il testamento, tra l’altro disponeva la divisione di un immobile. Il giudice ha quindi incaricato un consulente tecnico d’ufficio di predisporre la documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione del testamento (divisione materiale dell’edificio, planimetrie per la costituzione di servitù, ecc.). Con la predetta decisione giudiziale è stata quindi, tra l’altro, accertata l’autenticità del testamento e disposta la divisione dell’immobile secondo quanto stabilito dal de cuius. Contestualmente è stato riconosciuto a favore di una delle parti un diritto alla reintegrazione della quota legittima.
5 ottobre 2025
Dalla sala d’udienza: Utilizzo illegittimo di un immobile
Il nostro assistito ha proposto azione giudiziaria per l’utilizzo illegittimo di una abitazione, dopo la scadenza del contratto di affitto agrario, divenuto definitivamente inefficace. Il convenuto aveva continuato ad abitare l’appartamento facente parte del predetto contratto d’affitto, nonostante le reiterate diffide, occupando così il bene di proprietà del nostro assistito senza alcun titolo giuridico (sine titulo). Con sentenza n. 850/2025 del 26.09.2025, il Tribunale di Bolzano ha accolto la domanda del nostro assistito. Il Tribunale ha chiarito che l’appartamento in questione non costituiva parte integrante del nuovo contratto di affitto agrario nel frattempo stipulato tra le parti (relativo al solo edificio agricolo e i terreni) e che, di conseguenza, il convenuto non disponeva di alcun diritto di godimento sull’immobile. Il convenuto è stato pertanto condannato al rilascio immediato della proprietà, nonché al pagamento di un risarcimento del danno pari a € 2.412,00, oltre alle spese legali e agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo.
23 settembre 2025
Dalla sala d’udienza: diritto locatizio
Con sentenza n. 839/2025 del 23.09.2025, il Tribunale di Bolzano ha integralmente accolto la domanda del nostro assistito. Oggetto del procedimento era l’occupazione di un appartamento senza valido titolo giuridico. Il Tribunale ha accertato che tra le parti era stato concluso soltanto un contratto di locazione verbale, il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 431/1998, è nullo per difetto di forma. L’utilizzo dell’immobile da parte del convenuto è pertanto avvenuto senza un valido titolo. Poiché egli ha usato l’immobile per oltre 16 mesi senza corrispettivo ed ha nel contempo percepito guadagni derivanti da sublocazioni, il Tribunale lo ha condannato al pagamento di un risarcimento del danno pari a € 8.298,53, oltre alle spese legali e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo. La sentenza non è passata in giudicato.
22 agosto 2025
Dalla sala d’udienza: Diritto amministrativo
Il nostro assistito ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano contro diverse misure urbanistiche adottate dal Comune, con le quali un’area agricola era stata riclassificata in zona mista M1. Con sentenza n. 150/2025 del 23.04.2025, il nostro ricorso è stato integralmente accolto. Il Tribunale ha chiarito che il Comune, attraverso la successiva individuazione di due porzioni di terreno inferiori ai 1.000 m², ha eluso il limite previsto dall’art. 19, comma 6, della Legge Provinciale n. 9/2018 “Territorio e Paesaggio”, violando così le disposizioni normative vigenti. Secondo il Tribunale Amministrativo, la suddivisione artificiosa di una superficie più ampia in più zone di destinazione di dimensioni ridotte costituisce una palese violazione del carattere eccezionale della norma e contrasta con il principio di legalità. Il Tribunale Amministrativo ha pertanto annullato i provvedimenti amministrativi impugnati e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento, ciascuna, della somma di € 3.000,00, oltre accessori a titolo di rimborso delle spese processuali in favore dei nostri assistiti. Il quotidiano Dolomiten ha riferito del caso nell’edizione del 22 agosto 2025, dopodiché la sentenza è divenuta definitiva.
15 luglio 2025
Benvenuto nel nostro team dott. Markus Kröll!
Diamo il nostro benvenuto al dott. Markus Kröll di Scena (BZ). Dopo essersi diplomato all´Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ a Merano, nell’autunno del 2020 Markus Kröll ha intrapreso il suo percorso formativo, frequentando la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Innsbruck. Durante il suo percorso di studi ha già acquisito esperienza professionale presso il nostro studio legale. Dopo aver completato con successo il percorso di laurea e aver trascorso un periodo di otto mesi a Vienna (Austria), durante il quale ha potuto acquisire ulteriori esperienze professionali presso un rinomato studio legale, siamo lieti che il Dott. Markus Kröll arricchisca il nostro team.
Ci auspichiamo una buona e proficua collaborazione!
16 maggio 2025
Congratulazioni per aver superato l'esame di avvocato!
La nostra giurista, Dott.ssa Melanie Frei, nel mese di maggio di quest’anno ha superato con successo l’esame di abilitazione professionale. Le porgiamo le nostre più sincere congratulazioni per questo importante traguardo e le auguriamo tutto il meglio per il suo futuro professionale.
Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire alla formazione pratica e ci auguriamo una buona e continua collaborazione.
8 maggio 2025
Dalla sala d’udienza: diritto locatizio
Con sentenza n. 456/2025 del 08.05.2025, il Tribunale di Bolzano ha accolto il ricorso del nostro assistito per il pagamento di canoni di locazione e spese condominiali arretrate, nonché per il risarcimento danni pari a € 39.816,69, previa compensazione con il deposito cauzionale di € 3.000,00. Gli ex inquilini avevano abbandonato l’appartamento locato in condizioni precarie, rendendo necessari ingenti lavori di ristrutturazione. Sono stati inoltre condannati al pagamento di tutte le spese processuali e peritali.
6 maggio 2025
Dalla sala d’udienza: annullamento di una sanzione amministrativa
Con sentenza n. 10 del 06.05.2025, RG n. 130/2024, il Giudice di Pace di Silandro ha accolto il ricorso del nostro assistito contro un verbale per una presunta violazione dell’obbligo di precedenza. Il figlio del ricorrente circolava con un ciclomotore su una strada comunale quando si è avverato l’incidente con una Mercedes che proveniva da una strada privata priva di segnaletica. Il giudice ha stabilito che la conducente della Mercedes avrebbe dovuto dare la precedenza. Il verbale è stato annullato, aprendo così la via per richiedere il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa.

